Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche in video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni al testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
                  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 
  1. All'art. 2 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alla lettera e), il  numero  2)  e'  sostituito  dal
seguente: «2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'art.  13,  sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  e   ((
l'Istituto superiore di sanita';))». 
  2. All'art. 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a  base  di
tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive  ad  uso  farmaceutico,
sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui  all'art.  14,  in
cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero  della
salute  stabilisce   con   proprio   decreto   il   completamento   e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalita'  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera e), numero 2).»; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il Ministero della salute, sentiti il  Consiglio  superiore  di
sanita' e ((l'Istituto superiore di sanita')) ed in  accordo  con  le
convenzioni internazionali in  materia  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una  o  piu'
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici  che
per la loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  non  possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.». 
  3. L'art. 14 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Criteri  per  la  formazione  delle  tabelle).  -  1.  La
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle  di
cui all'art. 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: 
  a) nella tabella I devono essere indicati: 
  1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero;  gli  alcaloidi
ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;  le  sostanze
ottenute per trasformazione chimica  di  quelle  prima  indicate;  le
sostanze  ottenibili  per  sintesi  che  siano   riconducibili,   per
struttura chimica o per effetti, a  quelle  oppiacee  precedentemente
indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 
  2) le foglie di coca  e  gli  alcaloidi  ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad  azione
analoga ottenute per trasformazione  chimica  degli  alcaloidi  sopra
indicati oppure per sintesi; 
  3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale; 
  4) ogni altra sostanza che  produca  effetti  sul  sistema  nervoso
centrale ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica  o
psichica  dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a   quelle
precedentemente indicate; 
  5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici,  e
i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o  che
possano provocare distorsioni sensoriali; 
  6) (( le sostanze ottenute per  sintesi  o  semisintesi  che  siano
riconducibili    per    struttura    chimica    o     per     effetto
farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; )) 
  7) ogni altra pianta o sostanza  naturale  o  sintetica  che  possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni  sensoriali  e  tutte  le
sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che  provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 
  8) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui  alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
  b) nella tabella II devono essere indicati: 
  1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 
  2) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui  alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
  c) nella tabella III devono essere indicati: 
  1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza
fisica o psichica o  entrambe,  nonche'  altre  sostanze  ad  effetto
ipnotico-sedativo ad  essi  assimilabili.  Sono  pertanto  esclusi  i
barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e  i
barbiturici a breve durata  di  impiego  quali  anestetici  generali,
sempre che tutte le dette  sostanze  non  comportino  i  pericoli  di
dipendenza innanzi indicati; 
  2) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui  alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
  d) nella tabella IV devono essere indicate: 
  1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti  pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita'
minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle  I  e
III; 
  2) le preparazioni contenenti le  sostanze  di  cui  alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
  e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in
cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze  attive
stupefacenti o psicotrope, ivi incluse  le  sostanze  attive  ad  uso
farmaceutico,  di  corrente  impiego  terapeutico  ad  uso  umano   o
veterinario. Nella  sezione  A  della  tabella  dei  medicinali  sono
indicati: 
  1)  i  medicinali  contenenti  le  sostanze  analgesiche   oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi; 
  2) i medicinali di  cui  all'allegato  III-bis  al  presente  testo
unico; 
  3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico
per le quali sono stati accertati concreti pericoli di  induzione  di
grave dipendenza fisica o psichica; 
  4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita'
di indurre dipendenza fisica o psichica  o  entrambe,  nonche'  altre
sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; 
  f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 
  1)  i  medicinali  che  contengono  sostanze  di  corrente  impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di dipendenza fisica o psichica di  intensita'  e  gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 
  2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione  antiepilettica  e
quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 
  3)  i  medicinali  contenenti   le   benzodiazepine,   i   derivati
pirazolopirimidinici ed i  loro  analoghi  ad  azione  ansiolitica  o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza; 
  g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 
  1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella  dei
medicinali, sezione B, da sole o in associazione con  altre  sostanze
attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; 
  h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 
  1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella  dei
medicinali, sezioni A o B,  da  sole  o  in  associazione  con  altre
sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la  loro  composizione
qualitativa  e  quantitativa  e  per  le  modalita'  del  loro   uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado  inferiore  a
quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali,  sezioni
A e C,  e  pertanto  non  sono  assoggettate  alla  disciplina  delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 
  2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 
  3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali,  in
associazione con  altre  sostanze  attive  ad  uso  farmaceutico  non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio  con  equivalente
ponderale in morfina non  superiore  allo  0,05  per  cento  in  peso
espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono  essere  tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi; 
  3-bis) in considerazione delle  prioritarie  esigenze  terapeutiche
nei confronti del dolore severo, composti  medicinali  utilizzati  in
terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle
forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; 
  i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 
  1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella  dei
medicinali, sezioni A o B,  da  sole  o  in  associazione  con  altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro  composizione
qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro  uso,  possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza  di  grado
inferiore  a  quello  dei  medicinali  elencati  nella  tabella   dei
medicinali, sezioni A, B, C o D. 
  2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono  compresi,  ai  fini  della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri,  esteri  ed  eteri,
nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui  possono  essere  prodotti,
relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e  IV,  e  ai
medicinali inclusi nella tabella  dei  medicinali,  salvo  sia  fatta
espressa eccezione. 
  3.  Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con   la
denominazione   comune   internazionale,   il   nome   chimico,    la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',  tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del  presente  testo
unico, che nelle tabelle la sostanza  sia  indicata  con  almeno  una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 
  4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
soggette alla disciplina  del  presente  testo  unico  anche  ove  si
presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. 
  5. La tabella dei medicinali  indica  la  classificazione  ai  fini
della fornitura. Sono comunque fatte salve  le  condizioni  stabilite
dall'Agenzia   italiana   del   farmaco   all'atto    del    rilascio
dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio,   nonche'   le
limitazioni e i divieti stabiliti  dal  Ministero  della  salute  per
esigenze di salute pubblica.». 
  (( 3-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico  delle  leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti  di  cui
al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti  di  enti,
che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73,  74
e  75;  in  tali  casi  sono   immediatamente   revocate   anche   le
autorizzazioni gia' rilasciate )) ». 
  4. All'art. 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata  nel  territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle  I  e
II di cui  all'art.  14,  ((  ad  eccezione  della  canapa  coltivata
esclusivamente  per  la  produzione  di  fibre  o   per   altri   usi
industriali, diversi da quelli di  cui  all'articolo  27,  consentiti
dalla normativa dell'Unione europea )) ». 
  5.(soppresso). 
  6. All'art. 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati  alla  fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e
nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art.  14,  devono
essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per  il
controllo dell'entrata e dell'uscita delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, nonche' per  la  sorveglianza  a  carattere  continuativo
durante i cicli di lavorazione.». 
  7. All'art. 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  al
comma 1, le parole: «nelle tabelle  I,  II,  III,  IV  e  VI  di  cui
all'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle  tabelle  di  cui
all'art. 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E
della tabella dei medicinali». 
  8. All'art. 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse; 
  b) al comma  3,  le  parole:  «delle  preparazioni  ottenute»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti». 
  9. All'art. 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La vendita o cessione,  a  qualsiasi  titolo,  anche  gratuito,
delle sostanze  e  dei  medicinali  compresi  nelle  tabelle  di  cui
all'art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali,
sezioni D ed E, e'  fatta  alle  persone  autorizzate  ai  sensi  del
presente testo unico  in  base  a  richiesta  scritta  con  ((  buono
acquisto )) conforme  al  modello  predisposto  dal  Ministero  della
salute. I titolari o i direttori di farmacie  aperte  al  pubblico  o
ospedaliere possono utilizzare ((  i  buoni  acquisto  ))  anche  per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali  compresi  nella  tabella
dei medicinali, esclusi i medicinali e  le  sostanze  attive  ad  uso
farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed  E,  ad
altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri
il carattere di urgenza terapeutica.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « (( 1-bis. Il  Ministero  della  salute  stabilisce,  con  proprio
decreto, il modello dei buoni acquisto.». 
  9-bis. L'art.  39  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
abrogato. )) 
  10. Il comma 1 dell'art. 40 del testo unico delle leggi in  materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rispetto  delle  normative
comunitarie,  al  momento   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia,  le  confezioni  dei  medicinali  contenenti
sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  possono  essere  messe  in
commercio ed individua, in applicazione dei criteri di  cui  all'art.
14, la sezione della tabella  dei  medicinali  in  cui  collocare  il
medicinale stesso.». 
  11.  All'art.  41  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera  d),  le  parole:  «nelle  tabelle  I  e  II
previste dall'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle
I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art.
14»; 
  b) al  comma  1-bis,  la  parola:  «farmaci»  e'  sostituita  dalla
seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti  da  dolore
severo  in  corso  di  patologia  neoplastica  o  degenerativa»  sono
sostituite dalle seguenti: «di malati che  hanno  accesso  alle  cure
palliative  e  alla   terapia   del   dolore   secondo   le   vigenti
disposizioni». 
  12.  All'art.  42  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali
a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte  di
medici chirurghi»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari
o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita'
operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio  delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze  terapeutiche,
si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali  a  base
di sostanze stupefacenti o  psicotrope  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezioni A, B e  C,  di  cui  all'art.  14,  devono  farne
richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al  grossista  di
medicinali. La prima delle predette copie rimane  per  documentazione
al richiedente; le altre due devono essere rimesse  alla  farmacia  o
alla ditta all'ingrosso; queste ultime  ne  trattengono  una  per  il
proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria  locale
a cui fanno riferimento.»; 
  c) al comma  2,  le  parole:  «delle  predette  preparazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei predetti  medicinali»  e  le  parole:
«lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 100 ad euro 500»; 
  d) al comma 3, le  parole:  «delle  preparazioni  acquistate»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e  le  parole:
«delle preparazioni stesse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
medicinali stessi». 
  13. L'art. 43 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). -
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i  medicinali
compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14,
su apposito ricettario approvato  con  decreto  del  Ministero  della
salute. 
  2. La  prescrizione  dei  medicinali  indicati  nella  tabella  dei
medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 puo'  comprendere  un  solo
medicinale per una cura di durata non superiore a trenta  giorni,  ad
eccezione della  prescrizione  dei  medicinali  di  cui  all'allegato
III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali
diversi tra loro o uno stesso medicinale con due  dosaggi  differenti
per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 
  3. Nella ricetta devono essere indicati: 
  a)  cognome  e  nome   dell'assistito   ovvero   del   proprietario
dell'animale ammalato; 
  b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; 
  c) l'indirizzo e il  numero  telefonico  professionali  del  medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
  d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico  veterinario
da cui la ricetta e' rilasciata; 
  e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario
da cui la ricetta e' rilasciata. 
  4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice  copia  a
ricalco  per  i  medicinali  non  forniti  dal   Servizio   sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per  i  medicinali  forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata dall'assistito o dal proprietario  dell'animale  ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma  ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 
  4-bis. Per la  prescrizione,  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale, di (( medicinali )) previsti dall'allegato III-bis per  il
trattamento di pazienti  affetti  da  dolore  severo,  in  luogo  del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di  cui
al comma  4,  puo'  essere  utilizzato  il  ricettario  del  Servizio
sanitario  nazionale,   disciplinato   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  marzo  2008,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
2008. Il Ministro della salute, sentiti  il  Consiglio  superiore  di
sanita' e (( l'Istituto superiore di sanita' )),  puo',  con  proprio
decreto, aggiornare l'elenco dei (( medicinali )) di cui all'allegato
III-bis. 
  5. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per  il
trattamento  degli  stati  di  tossicodipendenza  da  oppiacei  o  di
alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di  cui  al
comma 1  nel  rispetto  del  piano  terapeutico  predisposto  da  una
struttura sanitaria pubblica o da una struttura  privata  autorizzata
ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita'  di  diagnosi
di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla
quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al  presente
comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione  medica  o  il
piano terapeutico in suo possesso. 
  (( 5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella  dei
medicinali,  sezione  A,  per   il   trattamento   degli   stati   di
tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno  del
piano terapeutico individualizzato, secondo modalita'  stabilite  con
decreto del Ministero della salute. )) 
  6. I medici chirurghi e i medici  veterinari  sono  autorizzati  ad
approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a
detenere  i  medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis   per   uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al  comma  1.
Una copia della ricetta e'  conservata  dal  medico  chirurgo  o  dal
medico  veterinario  che  tiene   un   registro   delle   prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita,  dei
medicinali di cui si e'  approvvigionato  e  che  successivamente  ha
somministrato. Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di  modello
ufficiale  e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far   data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come  giustificativo  dell'entrata,  per  lo  stesso
periodo del registro. 
  7. Il personale che opera nei distretti  sanitari  di  base  o  nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici  o  accreditati  delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio  di
malati che hanno accesso alle cure  palliative  e  alla  terapia  del
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento
domiciliare  degli  stati  di  tossicodipendenza  da   oppiacei,   le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato  III-bis
accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne   prescrive   la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. 
  8.  Gli  infermieri  professionali  che   effettuano   servizi   di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di  base  o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi  effettuano  servizio,  sono  autorizzati  a  trasportare  le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato  III-bis
accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne   prescrive   la
posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che  hanno  accesso
alle cure palliative e alla terapia del  dolore  secondo  le  vigenti
disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare  degli  stati
di tossicodipendenza da oppiacei. 
  9. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14  e'  effettuata  con
ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da  parte  del
farmacista. 
  10. La prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezione E, di cui all'art. 14 e' effettuata  con  ricetta
medica. 
  (( 10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti  in  corso
di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti  o  psicotropi
che  si  recano   all'estero,   provvedono   alla   redazione   della
certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti  o  psicotropi
compresi nella tabella dei medicinali,  da  presentare  all'autorita'
doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto
del Ministero della salute, che  definisce  anche  il  modello  della
certificazione. )) 
  14. L'art. 45 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione  dei
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A,  di  cui
all'art. 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta  il
nome, il cognome e gli estremi  di  un  documento  di  riconoscimento
dell'acquirente. 
  2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui  al  comma  1  dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dai commi 1 e 4-bis  dell'art.  43  nella  quantita'  e  nella  forma
farmaceutica prescritta. 
  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di  annotarvi
la data di spedizione e di apporvi il  timbro  della  farmacia  e  di
conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali  sul
registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'art. 60. 
  3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette  che  prescrivano
un quantitativo che, in relazione  alla  posologia  indicata,  superi
teoricamente il limite massimo  di  terapia  di  trenta  giorni,  ove
l'eccedenza sia dovuta al  numero  di  unita'  posologiche  contenute
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una
cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista  consegna  un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di  terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore. 
  4.  La  dispensazione  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali, sezioni B  e  C,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi  volta  per  volta.  Il
farmacista appone sulla ricetta la data di  spedizione  e  il  timbro
della farmacia e la conserva tenendone conto ai  fini  del  discarico
dei medicinali sul registro di entrata e di uscita  di  cui  all'art.
60, comma 1. 
  5. Il farmacista conserva  per  due  anni,  a  partire  dal  giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'art. 60,  comma  1,
le ricette che prescrivono  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di  medicinali  a
carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista  e'  tenuto  a
conservare una  copia  della  ricetta  originale  o  fotocopia  della
ricetta originale, recante la data di spedizione. 
  6.  La  dispensazione  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali,  sezione  D,  e'   effettuata   dal   farmacista   dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 
  6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali  inseriti  nella
sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del
15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella  di  cui
al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del  Servizio
sanitario  nazionale,   disciplinata   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  marzo  2008,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e
gli estremi di un documento  di  riconoscimento  dell'acquirente.  Il
farmacista conserva per due anni, a partire  dal  giorno  dell'ultima
registrazione,  copia  o  fotocopia  della  ricetta  ai  fini   della
dimostrazione della liceita'  del  possesso  dei  farmaci  consegnati
dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. 
  7.  La  dispensazione  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali,  sezione  E,  e'   effettuata   dal   farmacista   dietro
presentazione di ricetta medica. 
  8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio,  la  prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita. 
  9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il  contravventore  alle
disposizioni  del  presente  articolo  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  100  ad
euro 600. 
  10. Il Ministro della salute  provvede  a  stabilire,  con  proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale  15
luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la  forma  ed
il contenuto  dei  moduli  idonei  al  controllo  del  movimento  dei
medicinali a base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  tra  le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti. 
  10-bis.  Su  richiesta  del  cliente  e  in  caso  di  ricette  che
prescrivono  piu'  confezioni,  il   farmacista,   previa   specifica
annotazione  sulla  ricetta,  puo'   spedirla   in   via   definitiva
consegnando un numero di confezioni inferiore  a  quello  prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,
in modo frazionato,  le  confezioni,  purche'  entro  il  termine  di
validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato.». 
  15.  All'art.  46  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A,  B,
C e D, prevista»; 
  b) al comma 4, le  parole:  «delle  preparazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali». 
  16.  All'art.  47  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A,  B,
C e D, prevista»; 
  b) al comma 4, le  parole:  «delle  preparazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali». 
  (( 16-bis. Al comma 9 dell'art. 50 del testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309,  le  parole:  «I,  II,  III,  IV  e  V»  sono
sostituite dalle seguenti: «I, II, III e IV». )) 
  17.  All'art.  54  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «tabelle I,  II,  III,  IV  e  V  di  cui
all'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle di cui all'art.
14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della
tabella dei medicinali,»; 
  b) al comma 2, le parole: «I, II, e III previste dall'art. 14» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 14,  con  esclusione  dei
medicinali di cui alle sezioni  B,  C,  D  ed  E  della  tabella  dei
medicinali,». 
  18. L'art. 60 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 60 (Registro di entrata e  uscita).  -  1.  Ogni  acquisto  o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui
alle tabelle previste  dall'art.  14,  e'  iscritto  in  un  registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna,  abrasione  o  aggiunta,  in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per  ogni
sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di  entrata
e di uscita delle stesse sostanze  o  medicinali.  Tale  registro  e'
numerato e firmato  in  ogni  pagina  dal  responsabile  dell'azienda
unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella  prima
pagina gli  estremi  della  autorizzazione  ministeriale  e  dichiara
nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e'  costituito.
Il registro e'  conservato  da  parte  degli  enti  e  delle  imprese
autorizzati alla fabbricazione, per  la  durata  di  dieci  anni  dal
giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto  a  cinque
anni per  le  officine  autorizzate  all'impiego  e  per  le  imprese
autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a
due anni per le  farmacie  aperte  al  pubblico  e  per  le  farmacie
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di  gabinetto  di  cui
all'art. 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma
per due anni dal giorno dell'ultima registrazione. 
  2. I  responsabili  delle  farmacie  aperte  al  pubblico  e  delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate  al  commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento  dei  medicinali  di
cui alla tabella dei  medicinali,  sezioni  A,  B  e  C,  secondo  le
modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore  dalla
dispensazione. 
  3. Le  unita'  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private, nonche' le unita' operative dei servizi  territoriali  delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e  scarico
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e  C,
prevista dall'art. 14. 
  4. I registri di cui ai commi  1  e  3  sono  conformi  ai  modelli
predisposti dal Ministero della salute e possono essere  composti  da
un  numero  di  pagine  adeguato  alla  quantita'   di   stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati. 
  5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3,  il  Ministero
della  salute  stabilisce  con  proprio  decreto  le   modalita'   di
registrazione su  supporto  informatico  della  movimentazione  delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14. 
  6. Il registro  di  cui  al  comma  3  e'  vidimato  dal  direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il  registro  e'  conservato,  in  ciascuna  unita'  operativa,   dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla  data
dell'ultima registrazione. 
  7.  Il  dirigente   medico   preposto   all'unita'   operativa   e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui  alla  tabella  dei  medicinali,
sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14. 
  8. Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico  compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito  verbale  da  trasmettere
alla direzione sanitaria.». 
  19.  All'art.  61  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nel registro di cui all'art. 60, comma  1,  tenuto  da  enti  e
imprese autorizzati alla fabbricazione  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope nonche' dei medicinali,  compresi  nelle  tabelle  di  cui
all'art. 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o
di passaggio in lavorazione.». 
  20.  All'art.  62  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto  dagli  enti  e
imprese  autorizzati  all'impiego  ed  al   commercio   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle  tabelle
previste dall'art. 14  ed  il  registro  delle  farmacie  per  quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni  A,
B e C, dell'art. 14, sono chiusi al 31  dicembre  di  ogni  anno.  La
chiusura si compie mediante scritturazione  riassuntiva  di  tutti  i
dati comprovanti i totali delle qualita'  e  quantita'  dei  prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni  eventuale
differenza o residuo.». 
  21.  All'art.  63  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli  enti  o  le  imprese  autorizzati  alla  fabbricazione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche'  dei  medicinali  compresi
nelle tabelle di  cui  all'art.  14  tengono  anche  un  registro  di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario  del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte  le
quantita' di materie prime  poste  in  lavorazione,  con  indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata  nel  reparto
di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna  lavorazione.
Tale registro e' conservato per dieci anni  a  far  data  dall'ultima
registrazione.». 
  22. Il comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle leggi in  materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione,  alla
fabbricazione e all'impiego di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di  cui  all'art.  14,
trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per  i
servizi  antidroga  e  alla  competente   unita'   sanitaria   locale
annualmente, non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  i  dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: 
  a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
  b) la  quantita'  e  qualita'  delle  sostanze  utilizzate  per  la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; 
  c) la quantita' e la qualita'  dei  medicinali  venduti  nel  corso
dell'anno; 
  d) la quantita' e  la  qualita'  delle  giacenze  esistenti  al  31
dicembre.». 
  23.  All'art.  66  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli enti e le imprese autorizzati ai  sensi  dell'art.  17  che
abbiano  effettuato   importazioni   o   esportazioni   di   sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle
tabelle di cui all'art. 14, trasmettono al  Ministero  della  salute,
entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i  dati  relativi
ai permessi di importazione o di esportazione  utilizzati  nel  corso
del trimestre precedente. Gli enti  e  le  imprese  autorizzati  alla
fabbricazione trasmettono,  altresi',  un  rapporto  sulla  natura  e
quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per  la
lavorazione degli stupefacenti  o  sostanze  psicotrope  nonche'  dei
medicinali ricavati, e di quelli  venduti  nel  corso  del  trimestre
precedente. In tale rapporto, per  l'oppio  grezzo,  nonche'  per  le
foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in  sostanze  attive  ad
azione stupefacente.». 
  24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono abrogati. 
  (( 24-bis. La rubrica del titolo VII del testo unico delle leggi in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituita dalla  seguente:  «Prescrizioni
particolari relative ai precursori di droghe». 
  24-ter. All'art. 73 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i
mezzi, la modalita'  o  le  circostanze  dell'azione  ovvero  per  la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita',  e'  punito
con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa
da euro 1.032 a euro 10.329»; 
  b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai  reati  di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente  o  da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,  con  la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
debba concedersi il beneficio della  sospensione  condizionale  della
pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica  utilita'  di  cui  all'art.  54  del  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi
previste. Con la sentenza il giudice  incarica  l'ufficio  locale  di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio  riferisce  periodicamente  al
giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54  del  decreto
legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica  utilita'  ha  una
durata corrispondente a quella  della  sanzione  detentiva  irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture  private  autorizzate
ai sensi dell'art. 116, previo consenso  delle  stesse.  In  caso  di
violazione degli obblighi connessi allo  svolgimento  del  lavoro  di
pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del
decreto legislativo n.  274  del  2000,  su  richiesta  del  pubblico
ministero  o  d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del codice  di
procedura penale,  tenuto  conto  dell'entita'  dei  motivi  e  delle
circostanze della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena  con
conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di due volte». 
  24-quater. All'art. 75 del testo unico delle leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Chiunque,  per
farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve
a  qualsiasi  titolo  o  comunque  detiene  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I
e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre  mesi,  se
si tratta  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  comprese  nelle
tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una  o  piu'  delle
seguenti sanzioni amministrative:»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Ai  fini  dell'accertamento  della  destinazione  ad   uso
esclusivamente personale della sostanza stupefacente o  psicotropa  o
del medicinale di cui al comma  1,  si  tiene  conto  delle  seguenti
circostanze: 
  a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa  non  sia
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del  Ministro  della
salute, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, nonche' della modalita' di  presentazione  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o
al   confezionamento   frazionato   ovvero   ad   altre   circostanze
dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un  uso
esclusivamente personale; 
  b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti  o  psicotrope
elencate nella tabella dei medicinali, sezioni  A,  B,  C  e  D,  non
eccedano il quantitativo prescritto». )) 
  25. All'art.  114  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il perseguimento degli obiettivi  previsti  dal  comma  1  puo'
essere affidato dai comuni e dalle comunita'  montane  o  dalle  loro
associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali  o  alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116.». 
  26. All'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1 la parola: «ausiliari» e' soppressa. 
  27. All'art.  120  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Chiunque  fa  uso  di  sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope puo' chiedere al (( servizio pubblico per le dipendenze ))
o ad una struttura privata  autorizzata  ai  sensi  dell'art.  116  e
specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al  comma  2,
lettera  d),  del  medesimo  articolo   di   essere   sottoposto   ad
accertamenti diagnostici e di eseguire  un  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo.»; 
  b) al comma 3,  le  parole:  «dell'unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle aziende unita'» e dopo le parole: «unita'  sanitarie
locali,» sono inserite le  seguenti:  «e  con  le  strutture  private
autorizzate ai sensi dell'art. 116»; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli esercenti  la  professione  medica  che  assistono  persone
dedite all'uso di sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze  psicotrope
possono, in  ogni  tempo,  avvalersi  dell'ausilio  del  ((  servizio
pubblico per le dipendenze )) e delle strutture  private  autorizzate
ai sensi dell'art. 116.»; 
  d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Gli operatori (( del servizio pubblico per le dipendenze  ))  e
delle strutture  private  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  116  non
possono essere obbligati a deporre su  quanto  hanno  conosciuto  per
ragione  della  propria  professione,   ne'   davanti   all'autorita'
giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si  applicano
le disposizioni dell'art. 200 del codice di  procedura  penale  e  si
estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni
dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.». 
  28. All'art.  122  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. (( Il servizio pubblico per le dipendenze  ))  e  le  strutture
private autorizzate ai sensi  dell'art.  116,  compiuti  i  necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da  un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche  agli  accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con  i  centri  di
cui all'art. 114 e  avvalendosi  delle  cooperative  di  solidarieta'
sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad
un  pieno  inserimento  sociale  attraverso   l'orientamento   e   la
formazione  professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o   di
solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi  terapeutici  che  lo
prevedono, possono adottare metodologie di  disassuefazione,  nonche'
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati.  ((  Il  servizio
pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e  la
risposta del paziente al programma.» )) ; 
  b) al comma 2, le  parole:  «deve  essere»  sono  sostituite  dalla
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente:
«e»; 
  c) al comma 3,  le  parole:  «riabilitative  iscritte  in  un  albo
regionale o provinciale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «private
autorizzate ai sensi dell'art. 116»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Quando l'interessato ritenga di  attuare  il  programma  presso
strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 e specificamente
per l'attivita' di diagnosi, di cui  al  comma  2,  lettera  d),  del
medesimo articolo, la  scelta  puo'  cadere  su  qualsiasi  struttura
situata nel  territorio  nazionale  che  si  dichiari  di  essere  in
condizioni di accoglierlo.». 
  28-bis. Al comma 1 dell'art. 123 del testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole:  «alle
tabelle I e II, sezioni A, B e C,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla tabella I e alla tabella dei medicinali». 
  29. All'art.  127  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non  possono
prevedere  la  somministrazione   delle   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.  14  e  delle
sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto  salvo  l'uso
dei medicinali oppioidi prescrivibili.». 
  30. Al testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1,  e  14  del
citato testo unico, come modificati dai commi  2  e  3  del  presente
articolo, nonche' l'allegato III-bis, riportati  nell'allegato  A  al
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Attribuzioni del Ministro della sanita' 
              1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie
          competenze: 
              a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
          gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e
          delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
          alcool e  per  la  cura  e  il  reinserimento  sociale  dei
          soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e
          da alcool; 
              b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con
          la  Commissione  degli  stupefacenti  e  con  l'Organo   di
          controllo sugli  stupefacenti  del  Consiglio  economico  e
          sociale delle Nazioni Unite e con il  Fondo  delle  Nazioni
          Unite per il controllo dell'abuso  delle  droghe  (UNFDAC),
          con  i  competenti  organismi  della  Comunita'   economica
          europea e  con  ogni  altra  organizzazione  internazionale
          avente competenza nella materia di cui  al  presente  testo
          unico; a tal fine cura l'aggiornamento  dei  dati  relativi
          alle  quantita'  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope
          effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate,
          nonche' alle quantita' disponibili presso  gli  enti  o  le
          imprese autorizzati; 
              c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
          gli indirizzi per il rilevamento  epidemiologico  da  parte
          delle regioni, delle province autonome di Trento e  Bolzano
          e delle unita' sanitarie locali, concernente le  dipendenze
          da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; 
              d) concede le autorizzazioni per  la  coltivazione,  la
          produzione,  la  fabbricazione,  l'impiego,  il  commercio,
          l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
          vendita e  la  detenzione  delle  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, nonche' quelle per la produzione, il commercio,
          l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze
          suscettibili di  impiego  per  la  produzione  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 70; 
              e) stabilisce con proprio decreto: 
              1) l'elenco annuale  delle  imprese  autorizzate,  alla
          fabbricazione, all'impiego e al commercio  all'ingrosso  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche'  di  quelle  di
          cui al comma 1 dell'art. 70; 
              2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle  di
          cui all'art. 13, sentiti il Consiglio superiore di  sanita'
          e l'Istituto superiore di sanita'; 
              3) le indicazioni relative alla confezione dei  farmaci
          contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 
              f) verifica, ad un anno, a due anni, a  tre  anni  e  a
          cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci,  la
          loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori; 
              g)  promuove,  in   collaborazione   con   i   Ministri
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e di grazia e giustizia, studi  e  ricerche  relativi  agli
          aspetti farmacologici, tossicologici, medici,  psicologici,
          riabilitativi, sociali, educativi, preventivi  e  giuridici
          in tema di droghe, alcool e tabacco; 
              h)  promuove,  in  collaborazione   con   le   regioni,
          iniziative volte a eliminare il fenomeno dello  scambio  di
          siringhe    tra    tossicodipendenti,    favorendo    anche
          l'immissione    nel    mercato    di    siringhe    monouso
          autobloccanti". 
              Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Tabelle delle sostanze soggette a controllo 
              1. Le sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sottoposte
          alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e
          i medicinali a  base  di  tali  sostanze,  ivi  incluse  le
          sostanze attive ad uso farmaceutico, sono  raggruppate,  in
          conformita' ai  criteri  di  cui  all'art.  14,  in  cinque
          tabelle, allegate al presente  testo  unico.  Il  Ministero
          della   salute   stabilisce   con   proprio   decreto    il
          completamento  e  l'aggiornamento  delle  tabelle  con   le
          modalita' di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  e),  numero
          2). 
              2. Le tabelle  di  cui  al  comma  1  devono  contenere
          l'elenco di tutte le  sostanze  e  dei  preparati  indicati
          nelle convenzioni e negli  accordi  internazionali  e  sono
          aggiornate tempestivamente anche in base a quanto  previsto
          dalle  convenzioni  e  accordi  medesimi  ovvero  a   nuove
          acquisizioni scientifiche. 
              3. (abrogato). 
              4. Il decreto e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  e  inserito  nella  successiva
          edizione della Farmacopea ufficiale. 
              5. Il Ministero  della  salute,  sentiti  il  Consiglio
          superiore di sanita' e l'Istituto superiore di  sanita'  ed
          in accordo con le convenzioni internazionali in materia  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope,  dispone  con  apposito
          decreto l'esclusione da una o piu' misure di  controllo  di
          quei medicinali e dispositivi diagnostici che per  la  loro
          composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare
          un uso diverso da quello cui sono destinati.". 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Requisiti soggettivi per l'autorizzazione 
              1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art.  17
          sono personali e non possono essere  cedute,  ne'  comunque
          utilizzate da altri a  qualsiasi  titolo  ed  in  qualsiasi
          forma. 
              2. Le autorizzazioni medesime possono essere  accordate
          soltanto ad  enti  o  imprese  il  cui  titolare  o  legale
          rappresentante, se  trattasi  di  societa',  sia  di  buona
          condotta e  offra  garanzie  morali  e  professionali.  Gli
          stessi  requisiti  deve  possedere  il  direttore   tecnico
          dell'azienda.Le   autorizzazioni   non    possono    essere
          rilasciate ai soggetti di cui al  presente  comma,  persone
          fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano  avuto
          condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in
          tali   casi   sono   immediatamente   revocate   anche   le
          autorizzazioni gia' rilasciate. 
              3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu'  filiali
          o depositi  e'  necessaria  l'autorizzazione  per  ciascuna
          filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono
          essere posseduti anche dalla persona preposta alla  filiale
          o al deposito. 
              4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata  o
          di   cessazione   dell'azienda,    di    mutamento    della
          denominazione o  della  ragione  sociale,  di  morte  o  di
          sostituzione  del  titolare  dell'impresa  o   del   legale
          rappresentante  dell'ente,   l'autorizzazione   decade   di
          diritto, senza necessita' di apposito provvedimento. 
              5. Tuttavia nel caso di morte  o  di  sostituzione  del
          titolare   dell'impresa   o   del   legale   rappresentante
          dell'ente, il Ministero della sanita'  puo'  consentire  in
          via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre
          mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata  sotto  la
          responsabilita' del direttore tecnico.". 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975,  n.  685,  art.  26)
          Coltivazioni e produzioni vietate 
              1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e'  vietata  nel
          territorio  dello  Stato  la  coltivazione   delle   piante
          comprese nelle tabelle I  e  II  di  cui  all'art.  14,  ad
          eccezione della  canapa  coltivata  esclusivamente  per  la
          produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da
          quelli di  cui  all'art.  27,  consentiti  dalla  normativa
          dell'Unione europea. 
              2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare  istituti
          universitari   e   laboratori    pubblici    aventi    fini
          istituzionali di ricerca, alla  coltivazione  delle  piante
          sopra  indicate  per  scopi  scientifici,  sperimentali   o
          didattici.". 
              Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 
              "Art. 31. Quote di fabbricazione 
              1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre
          di ogni anno, tenuto conto degli  impegni  derivanti  dalle
          convenzioni internazionali, stabilisce con proprio  decreto
          le  quantita'   delle   varie   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'art. 14,  con
          esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E  della
          tabella dei medicinali, che  possono  essere  fabbricate  e
          messe  in  vendita,  in  Italia  o  all'estero,  nel  corso
          dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati
          alla fabbricazione. 
              2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di
          cui al comma 1 possono essere  aumentati,  ove  necessario,
          nel corso dell'anno al quale si riferiscono. 
              3.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              4. Sono tollerate eventuali eccedenze di  fabbricazione
          non superiori al 10 per cento  sulle  quantita'  consentite
          purche' siano denunciate al Ministero della  sanita'  entro
          quindici giorni dal  momento  in  cui  sono  accertate.  Le
          eccedenze sono computate nei  quantitativi  da  fabbricarsi
          nell'anno successivo. 
              5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti  o
          psicotrope in quantita' superiori  a  quelle  consentite  o
          tollerate e' punito con la reclusione fino ad un anno o con
          la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni).". 
              Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 34. Controllo sui cicli di lavorazione 
              1. Presso ciascun  ente  o  impresa,  autorizzati  alla
          fabbricazione  di  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope,
          comprese  nelle  tabelle  I,  II  e   nella   tabella   dei
          medicinali, sezione A, di cui all'art.  14,  devono  essere
          dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza  per
          il controllo  dell'entrata  e  dell'uscita  delle  sostanze
          stupefacenti o psicotrope, nonche' per  la  sorveglianza  a
          carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. 
              2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta  del
          Ministero della  sanita',  previa  intesa  con  il  Comando
          generale della Guardia di  finanza,  anche  presso  singoli
          enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze. 
              3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando
          generale della  Guardia  di  finanza  in  conformita'  alle
          disposizioni di  massima  concertate,  anche  ai  fini  del
          coordinamento, col Ministero della sanita'. 
              4. Le aziende, che fabbricano sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a  disposizione  dei
          militari addetti alla vigilanza presso  lo  stabilimento  i
          locali  idonei  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
          controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di  riposo,
          quando la lavorazione si svolga durante la notte.". 
              Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 35. Controllo sulle materie prime 
              1. Il Ministero della  sanita'  esercita  il  controllo
          sulle quantita' di materie prime  ad  azione  stupefacente,
          sulle  quantita'  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          comprese nelle tabelle di cui all'art. 14,  con  esclusione
          di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei
          medicinali, fabbricate o comunque in possesso  di  ciascuna
          officina  e  sulla  loro  destinazione,   con   particolare
          riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. 
              2. Il Ministro della sanita' puo' limitare  o  vietare,
          in  qualsiasi  momento,  ove  particolari  circostanze   lo
          richiedano,   la   fabbricazione   di   singole    sostanze
          stupefacenti o psicotrope. 
              3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad
          effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo  sia
          di iniziativa propria che su richiesta del Ministero  della
          sanita'.". 
              Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. Autorizzazione all'impiego 
              1.   Chiunque   intende    ottenere    l'autorizzazione
          all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope  comprese
          nelle tabelle di  cui  all'art.  14,  purche'  regolarmente
          autorizzato all'esercizio di  officina  farmaceutica,  deve
          presentare domanda al Ministero della sanita',  secondo  le
          modalita' previste dal comma  4  dell'art.  32,  in  quanto
          applicabili. 
              2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano
          idonei alla  preparazione,  all'impiego  ed  alla  custodia
          delle materie prime e dei prodotti. 
              3.  Il  decreto  di  autorizzazione   e'   valido   per
          l'acquisto e per  l'impiego  delle  sostanze  sottoposte  a
          controllo, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. 
              4. Le spese relative agli accertamenti di cui al  comma
          2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono
          versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
          previsione delle entrate statali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 38. Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o
          psicotrope 
              1.La vendita o  cessione,  a  qualsiasi  titolo,  anche
          gratuito, delle sostanze e dei  medicinali  compresi  nelle
          tabelle di cui all'art. 14, esclusi  i  medicinali  di  cui
          alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta  alle
          persone autorizzate ai sensi del presente  testo  unico  in
          base a richiesta scritta con  buono  acquisto  conforme  al
          modello predisposto dal Ministero della salute. I  titolari
          o i direttori di farmacie aperte al pubblico o  ospedaliere
          possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a
          titolo gratuito, i medicinali compresi  nella  tabella  dei
          medicinali, esclusi i medicinali e le  sostanze  attive  ad
          uso  farmaceutico  di  cui  alla  tabella  dei  medicinali,
          sezioni D ed E, ad altre  farmacie  aperte  al  pubblico  o
          ospedaliere, qualora si configuri il carattere  di  urgenza
          terapeutica. 
              1-bis.  Il  Ministero  della  salute  stabilisce,   con
          proprio decreto, il modello dei buoni acquisto. 
              2. In caso di perdita, anche parziale, del  bollettario
          "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore
          dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di  pubblica
          sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del  pagamento  della  somma  da
          euro 103 (lire duecentomila) a  euro  2.065  (lire  quattro
          milioni). 
              3. I produttori di  specialita'  medicinali  contenenti
          sostanze stupefacenti o psicotrope  sono  autorizzati,  nei
          limiti e secondo le norme  stabilite  dal  Ministero  della
          sanita',  a  spedire  ai  medici  chirurghi  e  ai   medici
          veterinari campioni di tali specialita'. 
              4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi
          e  ai  medici  veterinari  di   campioni   delle   sostanze
          stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle  I,  II  e
          III di cui all'art. 14. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione
          amministrativa del pagamento della somma da euro 103  (lire
          duecentomila) a euro 516 (lire un milione). 
              6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma
          4 e'  subordinato  alla  richiesta  datata  e  firmata  dal
          sanitario, che si impegna alla  somministrazione  sotto  la
          propria responsabilita'. 
              7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi  titolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa  da
          euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta
          milioni).". 
              Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 40. Confezioni per la vendita 
              1.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rispetto  delle
          normative  comunitarie,  al   momento   dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio, determina,  in  rapporto  alla
          loro composizione, indicazione terapeutica e posologia,  le
          confezioni dei medicinali contenenti sostanze  stupefacenti
          o psicotrope che  possono  essere  messe  in  commercio  ed
          individua, in applicazione dei criteri di cui all'art.  14,
          la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il
          medicinale stesso. 
              2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed
          eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo
          inequivoco  nel  foglio  illustrativo  che  accompagna   la
          confezione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 41 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 41. Modalita' di consegna 
              1. La consegna di sostanze sottoposte a  controllo,  da
          parte  degli   enti   o   delle   imprese   autorizzati   a
          commerciarle, deve essere fatta: 
              a) personalmente  all'intestatario  dell'autorizzazione
          al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
          identita', qualora la consegna  sia  effettuata  presso  la
          sede dell'ente o  dell'impresa,  e  annotando  i  dati  del
          documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; 
              b) a mezzo  di  un  qualunque  dipendente  dell'ente  o
          dell'impresa,  debitamente  autorizzato,  direttamente   al
          domicilio  dell'acquirente,   previo   accertamento   della
          identita' di quest'ultimo e annotando i dati del  documento
          di riconoscimento in calce al buono acquisto; 
              c) a mezzo pacco postale assicurato; 
              d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In
          questo caso, ove  si  tratti  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope indicate  nelle  tabelle  I,  II,  III  e  nella
          tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 e  il
          cui  quantitativo  sia  superiore  ai  cento   grammi,   il
          trasporto deve essere effettuato  previa  comunicazione,  a
          cura del mittente, al piu' vicino  ufficio  di  Polizia  di
          Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al  comma  1,
          la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo'  essere
          fatta anche da parte di operatori sanitari,  per  quantita'
          terapeutiche di medicinali  di  cui  all'allegato  III-bis,
          accompagnate da dichiarazione sottoscritta  dal  medico  di
          medicina  generale,  di  continuita'  assistenziale  o  dal
          medico ospedaliero che ha  in  cura  il  paziente,  che  ne
          prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
          di malati che hanno accesso alle  cure  palliative  e  alla
          terapia del dolore  secondo  le  vigenti  disposizioni,  ad
          esclusione  del  trattamento  domiciliare  degli  stati  di
          tossicodipendenza da oppiacei. 
              2. La comunicazione, di cui al  comma  1,  lettera  d),
          compilata in triplice copia, deve indicare il  mittente  ed
          il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto,
          la natura e la quantita'  degli  stupefacenti  trasportati.
          Una  delle  copie  e'  trattenuta  dall'ufficio  o  comando
          predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
          ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
          la opportuna azione di  vigilanza;  la  terza,  timbrata  e
          vistata  dall'ufficio  o  comando  di   cui   sopra,   deve
          accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
          al mittente. 
              3. Chiunque consegni o trasporti sostanze  stupefacenti
          o  psicotrope  non  ottemperando  alle   disposizioni   del
          presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e
          con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a  euro  10.329
          (lire venti milioni). 
              4. Chi vende o cede sostanze  sottoposte  a  controllo,
          deve conservare la copia della fattura, il  relativo  buono
          acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta  o
          corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o
          del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
          L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  comma  e'
          punita con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma fino a euro 516 (lire un milione).". 
              Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 42. Acquisto di medicinali  a  base  di  sostanze
          stupefacenti e di sostanze psicotrope da  parte  di  medici
          chirurghi. 
              1.  I  medici  chirurghi  ed  i  medici  veterinari,  i
          direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura
          in genere,  prive  dell'unita'  operativa  di  farmacia,  e
          titolari di gabinetto  per  l'esercizio  delle  professioni
          sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si
          determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a
          base di sostanze stupefacenti o psicotrope  compresi  nella
          tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di  cui  all'art.
          14, devono farne richiesta scritta in triplice  copia  alla
          farmacia o al  grossista  di  medicinali.  La  prima  delle
          predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
          altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla  ditta
          all'ingrosso; queste  ultime  ne  trattengono  una  per  il
          proprio  discarico  e   trasmettono   l'altra   all'azienda
          sanitaria locale a cui fanno riferimento. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei
          predetti   medicinali   in   misura   eccedente   in   modo
          apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 100 ad euro 500. 
              3. I direttori sanitari ed i titolari di  gabinetto  di
          cui al comma 1 debbono  tenere  un  registro  di  carico  e
          scarico  dei  medicinali  acquistati,  nel   quale   devono
          specificare l'impiego dei medicinali stessi. 
              4. Detto registro deve essere  vidimato  e  firmato  in
          ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          del 17 marzo 2008 reca; "Revisione del decreto ministeriale
          18 maggio 2004, attuativo del comma 2  dell'art.  50  della
          legge  n.  326  del  2003  (Progetto  tessera   sanitaria),
          concernente il modello di ricettario medico  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale". 
              Si riporta il testo dell'art. 116  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 
              "Art. 116. Livelli essenziali relativi alla liberta' di
          scelta dell'utente  e  ai  requisiti  per  l'autorizzazione
          delle strutture private 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  assicurano,   quale   livello   essenziale   delle
          prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera
          m), della Costituzione,  la  liberta'  di  scelta  di  ogni
          singolo  utente  relativamente  alla  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di
          strutture  e   l'esercizio   di   attivita'   sanitaria   e
          socio-sanitaria a favore di  soggetti  tossicodipendenti  o
          alcool dipendenti e' soggetta ad  autorizzazione  ai  sensi
          dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni. 
              2. L'autorizzazione alla specifica attivita'  prescelta
          e' rilasciata in presenza dei  seguenti  requisiti  minimi,
          che rappresentano livelli  essenziali  ai  sensi  dell'art.
          117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: 
              a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato
          o natura di associazione riconosciuta  o  riconoscibile  ai
          sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; 
              b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate  al
          tipo di attivita' prescelta; 
              c)  personale  dotato  di  comprovata  esperienza   nel
          settore di attivita' prescelto; 
              d) presenza  di  un'equipe  multidisciplinare  composta
          dalle figure professionali del medico con  specializzazioni
          attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o
          del  medico  formato   e   perfezionato   in   materia   di
          tossicodipendenza, dello  psichiatra  e/o  dello  psicologo
          abilitato    all'esercizio     della     psicoterapia     e
          dell'infermiere    professionale,    qualora    l'attivita'
          prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; 
              e)  presenza  numericamente  adeguata   di   educatori,
          professionali  e  di  comunita',  supportata  dalle  figure
          professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori
          figure richieste per la specifica  attivita'  prescelta  di
          cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 
              3. Il diniego di autorizzazione  deve  essere  motivato
          con  espresso  riferimento  alle  normative  vigenti  o  al
          possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2. 
              4. Le regioni e le province  autonome  stabiliscono  le
          modalita' di accertamento e  certificazione  dei  requisiti
          indicati dal comma 2  e  le  cause  che  danno  luogo  alla
          sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. 
              5. Il Governo attua le  opportune  iniziative  in  sede
          internazionale e  nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare
          accordi finalizzati a promuovere e supportare le  attivita'
          e il funzionamento dei servizi istituiti da  organizzazioni
          italiane  in  Paesi  esteri  per  il   trattamento   e   la
          riabilitazione dei tossicodipendenti. 
              6. L'autorizzazione  con  indicazione  delle  attivita'
          prescelte  e'   condizione   necessaria   oltre   che   per
          l'ammissione  all'accreditamento   istituzionale   e   agli
          accordi contrattuali di cui all'art. 117, per: 
              a) lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 114; 
              b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli  128  e
          129; 
              c) la stipula con il Ministero  della  giustizia  delle
          convenzioni  di  cui  all'art.   96   aventi   ad   oggetto
          l'esecuzione  dell'attivita'  per   la   quale   e'   stata
          rilasciata l'autorizzazione. 
              7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai  sensi  del
          presente articolo sono autorizzati all'attivita'  gli  enti
          iscritti negli albi regionali e provinciali. 
              8.  Presso  il  Ministero  della  giustizia  e'  tenuto
          l'elenco   delle   strutture    private    autorizzate    e
          convenzionate, con indicazione dell'attivita'  identificata
          quale oggetto della convenzione.  L'elenco  e'  annualmente
          aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 
              9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art.  100
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1
          sono abilitate a  ricevere  erogazioni  liberali  fatte  ai
          sensi del comma 2, lettera a), del  suddetto  articolo.  Le
          regioni  e  le  province  autonome  ripartiscono  le  somme
          percepite tra gli enti  di  cui  all'art.  115,  secondo  i
          programmi da questi presentati ed i criteri  predeterminati
          dalle rispettive assemblee. 
              Il decreto del Ministro  della  salute  10  marzo  2006
          reca: "Approvazione del ricettario per la prescrizione  dei
          farmaci di cui alla tabella II, sezione  A  e  all'allegato
          III-bis al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, e  successive
          modificazioni, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2005,
          n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio
          2006, n. 49". 
              Il decreto del Ministro della  salute  15  luglio  2004
          reca: "Istituzione, presso l'Agenzia italiana del  farmaco,
          di una banca dati  centrale  finalizzata  a  monitorare  le
          confezioni   dei   medicinali   all'interno   del   sistema
          distributivo". 
              Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 46. Approvvigionamento e somministrazione a bordo
          delle navi mercantili 
              1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali  compresi
          nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista
          dall'art. 14,  di  cui  devono  essere  provviste  le  navi
          mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045,  e'
          fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle
          allegate alla  legge  medesima,  dal  medico  di  bordo  o,
          qualora   questi   manchi,   da   un   medico    fiduciario
          dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero  del
          natante,  nonche'  il  luogo  ove  ha  sede  l'ufficio   di
          iscrizione  della  nave  per  la  quale  viene  rilasciata;
          inoltre deve essere vistata dal medico di porto  del  luogo
          ove trovasi il natante. 
              2.  La  prima   delle   predette   copie   rimane   per
          documentazione al richiedente; le altre due  devono  essere
          rimesse al farmacista, il quale ne  trattiene  una  per  il
          proprio discarico e trasmette l'altra al  medico  di  porto
          annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...". 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          una o piu' delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516  (lire  un
          milione). 
              4. Il medico di  bordo  o,  quando  questi  manchi,  il
          capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve
          annotare in apposito registro il carico e lo scarico. 
              5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e  firmato
          in ciascuna pagina dal medico di porto  del  luogo  ove  e'
          iscritta la nave. 
              6. Esso deve essere conservato a bordo della  nave  per
          la durata di due  anni  a  datare  dal  giorno  dell'ultima
          registrazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 47.  Approvvigionamento  e  somministrazione  nei
          cantieri di lavoro 
              1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali  compresi
          nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista
          dall'art. 14, di cui devono  essere  provviste  le  aziende
          industriali, commerciali e agricole, a  norma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.  303,  e'
          fatta  in  triplice  copia,  nei  limiti  stabiliti   nelle
          disposizioni previste  dal  decreto  medesimo,  dal  medico
          fiduciario  dell'azienda.  Essa  deve  precisare  il   nome
          dell'azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere  per  il
          quale e'  rilasciata,  nonche'  il  numero  dei  lavoratori
          addetti;  inoltre  deve   essere   vistata   dall'autorita'
          sanitaria locale nella cui circoscrizione  il  cantiere  e'
          ubicato. 
              2.  La  prima   delle   predette   copie   rimane   per
          documentazione al richiedente; le altre due  devono  essere
          rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il  proprio
          discarico  e  trasmette  l'altra  alla  competente   unita'
          sanitaria  locale  apponendovi  la  dicitura:  "spedita  il
          giorno...". 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          una o piu' delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516  (lire  un
          milione). 
              4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o,
          in mancanza, l'infermiere addetto o  il  capo  cantiere  e'
          consegnatario dei medicinali e deve  annotare  in  apposito
          registro il carico e lo scarico. 
              5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e  firmato
          in ciascuna pagina dall'autorita'  sanitaria  locale  nella
          cui circoscrizione l'azienda  ha  sede.  Esso  deve  essere
          conservato per la durata di due anni a  datare  dal  giorno
          dell'ultima registrazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 50. Disposizioni generali 
              1. L'importazione, l'esportazione  ed  il  transito  di
          sostanze   stupefacenti   o   psicotrope   possono   essere
          effettuati  esclusivamente  dagli  enti  e  dalle   imprese
          autorizzati   alla   coltivazione   delle   piante,    alla
          produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al  commercio
          di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche'  all'impiego
          delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
          sperimentazione. 
              2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte
          soltanto tramite le dogane di prima categoria. 
              3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni  singola
          operazione; ha la validita'  di  mesi  sei  e  puo'  essere
          utilizzato  anche  per  quantitativi  inferiori  a   quelli
          assegnati. 
              4.  Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   dirette
          all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale  con
          valore dichiarato. 
              5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o
          psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una
          banca. 
              6. Le norme del presente testo unico si applicano  alle
          zone, punti o depositi  franchi  qualora  la  disciplina  a
          questi relativa vi consenta  la  introduzione  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope. 
              7. Durante il transito  e'  vietato  manomettere  o  in
          qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze
          stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita'  doganali
          o  di  polizia.  E'  vietato  altresi'  destinarli,   senza
          apposita autorizzazione del Ministro della sanita', a Paese
          diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e
          da quello di transito. 
              8.  Per  il  trasporto  e  la  consegna   di   sostanze
          stupefacenti o psicotrope in importazione,  esportazione  o
          transito si applicano le norme di cui all'art. 41. 
              9. Le disposizioni dei commi da  2  a  8  si  applicano
          soltanto alle sostanze stupefacenti o  psicotrope  comprese
          nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'art. 14.". 
              Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 54.Prelevamento dei campioni 
              1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope comprese nelletabelle di cui  all'art.  14,  con
          esclusione dei medicinali di cui alle sezioni  C,  D  ed  E
          della  tabella  dei  medicinali,  la  dogana   destinataria
          provvede al  prelevamento  di  campioni,  a  richiesta  del
          Ministero della  sanita'  e  con  le  modalita'  da  questi
          fissate. 
              2. Se l'importazione concerne le sostanze  stupefacenti
          e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14,  con
          esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed  E
          della tabella dei medicinali,  la  dogana  preleva  quattro
          separati campioni con le modalita'  indicate  nel  presente
          articolo. 
              3.  Ciascun  campione,  salvo  diversa   determinazione
          disposta dal Ministero della sanita' all'atto del  rilascio
          del permesso di importazione,  deve  essere  costituito  da
          almeno 10 grammi per l'oppio, per gli  estratti  di  oppio,
          per la resina di canape e per la pasta di coca;  di  grammi
          20 per le foglie di coca, per la  canapa  indiana,  per  le
          capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno  per  la
          cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina
          e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo  o
          puro, di sali  o  di  derivati,  inclusi  nella  tabella  I
          indicata al comma 1. 
              4.  I  singoli  campioni  devono  essere  contenuti  in
          flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati. 
              5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della
          quantita'  e   qualita'   della   sostanza,   della   ditta
          importatrice e della provenienza, devono figurare anche  il
          titolo dichiarato  del  principio  attivo  dominante  e  la
          percentuale di umidita' della sostanza. 
              6. All'operazione di  prelevamento  dei  campioni  deve
          presenziare anche un militare della Guardia di finanza. 
              7. Per  la  predetta  operazione  deve  essere  redatto
          apposito   verbale   compilato   in   contraddittorio   con
          l'importatore o un  suo  legale  rappresentante  e  firmato
          dagli intervenuti. 
              8. Una copia del verbale e'  trasmessa,  a  cura  della
          dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata
          alla dichiarazione di importazione ed una  terza  copia  e'
          consegnata all'importatore. 
              9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi,
          a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane
          alla  dogana  stessa  ed  uno  e'  trattenuto  in  custodia
          dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli  effetti
          delle registrazioni di entrata ed uscita.". 
              Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 61. Registro di entrata e uscita per gli  enti  e
          le  imprese  autorizzati  alla  fabbricazione  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope 
              1. Nel registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto  da
          enti e imprese autorizzati alla fabbricazione  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali,  compresi
          nelle tabelle di cui  all'art.  14,  e'  annotata  ciascuna
          operazione di  entrata  e  di  uscita  o  di  passaggio  in
          lavorazione. 
              2. Nelle  registrazioni  relative  alle  operazioni  di
          uscita o di passaggio in lavorazione deve  risultare  anche
          il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne
          e' oggetto, fu registrata in entrata. 
              3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo,  anche
          mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con  le
          indicazioni che  consentono  il  collegamento  con  i  dati
          contenuti nel registro di lavorazione. 
              4. Le variazioni quantitative delle  giacenze  di  ogni
          sostanza devono essere contabilizzate, in apposita  colonna
          da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza  della
          registrazione concernente l'operazione da  cui  sono  state
          determinate.". 
              Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 62. Registro di entrata e uscita per gli  enti  o
          le  imprese  autorizzati  all'impiego  o  al  commercio  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie 
              1. Il registro di cui  all'art.  60,  comma  1,  tenuto
          dagli  enti  e  imprese  autorizzati  all'impiego   ed   al
          commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei
          medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed  il
          registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di
          cui  alla  tabella  dei  medicinali,  sezioni  A,  B  e  C,
          dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni  anno.  La
          chiusura si compie mediante scritturazione  riassuntiva  di
          tutti  i  dati  comprovanti  i  totali  delle  qualita'   e
          quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita'  e
          qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati  durante
          l'anno, con l'indicazione di ogni  eventuale  differenza  o
          residuo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 63. Registro di lavorazione per  gli  enti  e  le
          imprese  autorizzati   alla   fabbricazione   di   sostanze
          stupefacenti o psicotrope 
              1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione
          di  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope   nonche'   dei
          medicinali  compresi  nelle  tabelle  di  cui  all'art.  14
          tengono  anche  un  registro  di  lavorazione,  numerato  e
          firmato in ogni pagina  da  un  funzionario  del  Ministero
          della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte  le
          quantita'  di  materie  prime  poste  in  lavorazione,  con
          indicazione della loro esatta denominazione e della data di
          entrata nel reparto  di  lavorazione,  nonche'  i  prodotti
          ottenuti  da  ciascuna  lavorazione.   Tale   registro   e'
          conservato  per  dieci  anni   a   far   data   dall'ultima
          registrazione. 
              2. 
              3. Il registro di lavorazione deve  essere  conforme  a
          modello  predisposto  dal  Ministero   della   sanita'   ed
          approvato con decreto del Ministro.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 65. Obbligo di trasmissione di dati 
              1.Gli enti e le imprese  autorizzati  alla  produzione,
          alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o
          psicotrope nonche' dei medicinali, compresi  nelle  tabelle
          di cui all'art. 14, trasmettono al Ministero della  salute,
          alla Direzione centrale per  i  servizi  antidroga  e  alla
          competente unita' sanitaria locale annualmente,  non  oltre
          il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno
          precedente e precisamente: 
              a) i risultati di chiusura del  registro  di  carico  e
          scarico; 
              b) la quantita' e qualita'  delle  sostanze  utilizzate
          per  la  produzione  di  medicinali  preparati  nel   corso
          dell'anno; 
              c) la quantita' e la qualita'  dei  medicinali  venduti
          nel corso dell'anno; 
              d) la quantita' e la qualita' delle giacenze  esistenti
          al 31 dicembre.". 
              Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66. Trasmissione di notizie e dati trimestrali 
              1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'art.
          17 che abbiano effettuato importazioni  o  esportazioni  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope  nonche'  di  medicinali
          compresi nelle tabelle di cui all'art. 14,  trasmettono  al
          Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di
          ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione
          o  di  esportazione  utilizzati  nel  corso  del  trimestre
          precedente.  Gli  enti  e  le  imprese   autorizzati   alla
          fabbricazione  trasmettono,  altresi',  un  rapporto  sulla
          natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle
          utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze
          psicotrope nonche' dei medicinali  ricavati,  e  di  quelli
          venduti  nel  corso  del  trimestre  precedente.  In   tale
          rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta
          di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad  azione
          stupefacente. 
              2.  Il  Ministero  della  sanita'  puo',  in  qualsiasi
          momento, richiedere agli enti o  alle  imprese  autorizzati
          alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere
          forniti entro il termine stabilito. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  non
          ottemperi alle condizioni prescritte o non  fornisca  entro
          il termine stabilito le informazioni previste dal  presente
          articolo e dall'art. 65 ovvero  fornisca  dati  inesatti  o
          incompleti e' punito con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103  (lire  duecentomila)  a
          euro 1.032 (lire due milioni).". 
              Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope 
              1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
          coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
          mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,
          procura ad altri, invia,  passa  o  spedisce  in  transito,
          consegna  per  qualunque  scopo  sostanze  stupefacenti   o
          psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14,  e'
          punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa
          da euro 26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.   17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
              a)  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
              b)  medicinali  contenenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che  altri
          metta in commercio le sostanze o le  preparazioni  indicate
          nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito  con  la
          reclusione da sei a ventidue anni e con la  multa  da  euro
          26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell' art. 14  e  non  ricorrono  le
          condizioni di cui all'art. 17, si  applicano  le  pene  ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
          1.032 a euro 10.329. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'art. 444 del codice di procedura penale, su  richiesta
          dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
          debba   concedersi   il   beneficio    della    sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'art.  54  del  decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n.  274
          del 2000, il lavoro di  pubblica  utilita'  ha  una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo  consenso  delle
          stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi  allo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita',  in  deroga  a
          quanto previsto dal citato art. 54 del decreto  legislativo
          n. 274 del 2000, su  richiesta  del  pubblico  ministero  o
          d'ufficio,   il   giudice    che    procede,    o    quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto  dell'entita'  dei
          motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
          penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.". 
              Si riporta l'art. 666 del codice di procedura penale: 
              "Art. 666. Procedimento di esecuzione. 
              1. Il giudice dell'esecuzione procede a  richiesta  del
          pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 
              2. Se la richiesta appare manifestamente infondata  per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata  sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero,  la  dichiara  inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice  o  il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del difensore e del pubblico ministero.  L'interessato  che
          ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia,  se  e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione del giudice, e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
              5. Il giudice puo' chiedere alle  autorita'  competenti
          tutti i documenti e le informazioni di cui  abbia  bisogno;
          se occorre assumere prove, procede in udienza nel  rispetto
          del contraddittorio. 
              6.  Il  giudice  decide  con   ordinanza.   Questa   e'
          comunicata o notificata  senza  ritardo  alle  parti  e  ai
          difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle
          impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in  camera   di
          consiglio davanti alla corte di cassazione. 
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a  meno  che  il   giudice   che   l'ha   emessa   disponga
          diversamente. 
              8. Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore; se l'interessato ne e' privo,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore  e  al  curatore  competono   gli   stessi   diritti
          dell'interessato. 
              9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2". 
              Si riporta il testo dell'art. 75 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 75. Condotte integranti illeciti amministrativi 
              1. Chiunque, per  farne  uso  personale,  illecitamente
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque detiene  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e'
          sottoposto, per un periodo da due mesi a  un  anno,  se  si
          tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
          tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo  da
          uno a tre mesi, se si tratta  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope comprese nelle tabelle II e  IV  previste  dallo
          stesso articolo, a  una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative: 
              a) sospensione della patente di guida, del  certificato
          di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
          del certificato di idoneita' alla guida  di  ciclomotori  o
          divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; 
              b) sospensione della licenza di porto d'armi o  divieto
          di conseguirla; 
              c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
          equipollente o divieto di conseguirli; 
              d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi  di
          turismo   o   divieto   di   conseguirlo    se    cittadino
          extracomunitario. 
              1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione  ad
          uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente  o
          psicotropa o del medicinale di cui al  comma  1,  si  tiene
          conto delle seguenti circostanze: 
              a)  che  la  quantita'  di  sostanza   stupefacente   o
          psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  giustizia,  sentita  la   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          antidroga, nonche' della modalita' di  presentazione  delle
          sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al  peso
          lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad
          altre  circostanze  dell'azione,  da  cui  risulti  che  le
          sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; 
              b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti  o
          psicotrope elencate nella tabella dei  medicinali,  sezioni
          A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto. 
              2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i  presupposti,
          e'  invitato  a  seguire   il   programma   terapeutico   e
          socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o  altro  programma
          educativo e informativo personalizzato  in  relazione  alle
          proprie  specifiche  esigenze,  predisposto  dal   servizio
          pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio
          analogamente a  quanto  disposto  al  comma  13  o  da  una
          struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116. 
              3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli  organi  di
          polizia  procedono   alla   contestazione   immediata,   se
          possibile, e riferiscono senza  ritardo  e  comunque  entro
          dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
          sostanze  sequestrate  effettuati   presso   le   strutture
          pubbliche di cui al comma 10,  al  prefetto  competente  ai
          sensi del comma  13.  Ove,  al  momento  dell'accertamento,
          l'interessato abbia la diretta e  immediata  disponibilita'
          di veicoli  a  motore,  gli  organi  di  polizia  procedono
          altresi'  all'immediato  ritiro  della  patente  di  guida.
          Qualora la disponibilita' sia riferita ad  un  ciclomotore,
          gli organi accertatori ritirano  anche  il  certificato  di
          idoneita'  tecnica,  sottoponendo  il   veicolo   a   fermo
          amministrativo. Il ritiro della patente di  guida,  nonche'
          del  certificato  di   idoneita'   tecnica   e   il   fermo
          amministrativo  del  ciclomotore  hanno  durata  di  trenta
          giorni e  ad  essi  si  estendono  gli  effetti  di  quanto
          previsto al comma 4. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni  degli  articoli  214  e  216  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni. La patente di  guida  e  il  certificato  di
          idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente  ai
          sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo  durante
          il periodo in cui la patente sia stata ritirata  ovvero  di
          circolazione   con   il   veicolo   sottoposto   a    fermo
          amministrativo, si applicano  rispettivamente  le  sanzioni
          previste dagli articoli 216 e 214 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 
              4. Entro il termine di quaranta giorni dalla  ricezione
          della  segnalazione,  il  prefetto,  se   ritiene   fondato
          l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
          a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a  un  suo
          delegato, la persona segnalata per valutare, a  seguito  di
          colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro
          durata nonche', eventualmente, per  formulare  l'invito  di
          cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e'  assistito
          dal personale del nucleo operativo costituito  presso  ogni
          prefettura-ufficio territoriale del Governo.  Nel  caso  in
          cui  l'interessato  si  avvalga  delle  facolta'   previste
          dall'art. 18 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni,  e  non  venga  emessa  ordinanza
          motivata  di  archiviazione  degli  atti,   da   comunicare
          integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
          contestualmente  all'ordinanza  con  cui   viene   ritenuto
          fondato l'accertamento, da  adottare  entro  centocinquanta
          giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo
          svolgimento  dell'audizione  ove  richiesta,  il   prefetto
          convoca la persona segnalata ai fini  e  con  le  modalita'
          indicate nel presente comma. La  mancata  presentazione  al
          colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di  cui  al
          comma 1. Avverso l'ordinanza con cui  il  prefetto  ritiene
          fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata  puo'
          essere proposta opposizione al giudice di  pace,  entro  il
          termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel
          caso di minore l'opposizione viene  proposta  al  tribunale
          per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale  in
          merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma
          13. 
              5. Se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',  il
          prefetto,  qualora  cio'  non  contrasti  con  le  esigenze
          educative  del  medesimo,  convoca  i  genitori  o  chi  ne
          esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze  di
          fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma
          2. 
              6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1
          a   5   puo'   essere   fatto   uso   soltanto   ai    fini
          dell'applicazione delle misure e  delle  sanzioni  previste
          nel presente articolo e nell'art. 75-bis. 
              7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
          ottenere copia degli atti di cui al presente  articolo  che
          riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso  in  cui
          gli  atti  riguardino  piu'  persone,  l'interessato   puo'
          ottenere il rilascio di estratti delle parti relative  alla
          sua situazione. 
              8. Qualora la condotta di cui  al  comma  1  sia  stata
          posta in essere da straniero  maggiorenne,  gli  organi  di
          polizia ne riferiscono altresi' al questore competente  per
          territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
          13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del
          permesso di soggiorno. 
              9. Avverso il decreto con il quale il  prefetto  irroga
          le sanzioni di cui al  comma  1  ed  eventualmente  formula
          l'invito di cui al comma 2,  che  ha  effetto  dal  momento
          della   notifica   all'interessato,   puo'   essere   fatta
          opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
          150.  Copia  del  decreto  e'  contestualmente  inviata  al
          questore di cui al comma 8. (83) 
              10.     Gli      accertamenti      medico-legali      e
          tossicologico-forensi sono effettuati presso  gli  istituti
          di  medicina   legale,   i   laboratori   universitari   di
          tossicologia forense, le strutture delle Forze  di  polizia
          ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
          con decreto del Ministero della salute. 
              11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con
          esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto
          adotta il provvedimento di revoca delle  sanzioni,  dandone
          comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 
              12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della
          sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              13. Il prefetto competente per territorio in  relazione
          al  luogo  di  residenza  o,  in  mancanza,  di   domicilio
          dell'interessato  e,  ove  questi  siano  sconosciuti,   in
          relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto,  applica
          le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui  al
          comma 2. 
              14. Se per i fatti previsti dal comma 1,  nel  caso  di
          particolare tenuita' della violazione,  ricorrono  elementi
          tali da far presumere che la persona si  asterra',  per  il
          futuro,  dal  commetterli  nuovamente,   in   luogo   della
          sanzione, e limitatamente alla  prima  volta,  il  prefetto
          puo' definire il procedimento con il formale invito  a  non
          fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
          delle conseguenze a suo danno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 114  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 114. Compiti di assistenza degli enti locali 
              1. Nell'ambito delle  funzioni  socio-assistenziali  di
          propria  competenza  i  comuni  e  le  comunita'   montane,
          avvalendosi  ove  possibile  delle  associazioni   di   cui
          all'art. 115, perseguono,  anche  mediante  loro  consorzi,
          ovvero mediante appositi centri gestiti  in  economia  o  a
          mezzo  di  loro  associazioni,   senza   fini   di   lucro,
          riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in  tema
          di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti: 
              a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento
          sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma
          diretta o indiretta, di interventi programmati; 
              b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione  con
          le autorita' scolastiche, delle  cause  locali  di  disagio
          familiare e sociale che favoriscono il  disadattamento  dei
          giovani e la dispersione scolastica; 
              c) reinserimento scolastico, lavorativo e  sociale  del
          tossicodipendente. 
              2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal  comma
          1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane
          o dalle loro associazioni alle  competenti  aziende  unita'
          sanitarie locali o alle strutture  private  autorizzate  ai
          sensi dell'art. 116.". 
              Si riporta il testo dell'art. 115  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 115. Enti ausiliari 
              1. I comuni, le comunita' montane, i loro  consorzi  ed
          associazioni, i servizi pubblici per  le  tossicodipendenze
          costituiti  dalle  unita'  sanitarie  locali,   singole   o
          associate, ed  i  centri  previsti  dall'art.  114  possono
          avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato  o
          degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza  fine  di
          lucro la loro attivita' con finalita'  di  prevenzione  del
          disagio psico-sociale, assistenza, cura,  riabilitazione  e
          reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni,
          di enti di loro emanazione con finalita' di educazione  dei
          giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di
          formazione professionale e di orientamento al lavoro. 
              2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui  agli
          articoli 113 e 114 possono  autorizzare  persone  idonee  a
          frequentare i servizi ed i centri medesimi  allo  scopo  di
          partecipare   all'opera   di   prevenzione,   recupero    e
          reinserimento sociale degli assistiti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 120  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 120. Terapia volontaria e anonimato. 
              1. Chiunque  fa  uso  di  sostanze  stupefacenti  e  di
          sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico  per
          le dipendenze o ad una  struttura  privata  autorizzata  ai
          sensi dell'art. 116 e  specificamente  per  l'attivita'  di
          diagnosi, di cui al  comma  2,  lettera  d),  del  medesimo
          articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e
          di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 
              2. Qualora si  tratti  di  persona  minore  di  eta'  o
          incapace  di  intendere  e  di  volere  la   richiesta   di
          intervento  puo'  essere  fatta,  oltre  che  personalmente
          dall'interessato, da coloro che esercitano  su  di  lui  la
          potesta' parentale o la tutela. 
              3.  Gli  interessati,   a   loro   richiesta,   possono
          beneficiare dell'anonimato nei rapporti con  i  servizi,  i
          presidi e  le  strutture  delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali,e con le  strutture  private  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 116, nonche' con i medici, gli assistenti sociali
          e tutto il personale addetto o dipendente. 
              4. Gli esercenti la professione  medica  che  assistono
          persone  dedite  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  e  di
          sostanze  psicotrope  possono,  in  ogni  tempo,  avvalersi
          dell'ausilio del servizio  pubblico  per  le  dipendenze  e
          delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116. 
              5. 
              6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a
          che la loro scheda sanitaria non  contenga  le  generalita'
          ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. 
              7.Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze
          e delle strutture private autorizzate  ai  sensi  dell'art.
          116 non possono essere obbligati a deporre su quanto  hanno
          conosciuto  per  ragione  della  propria  professione,  ne'
          davanti all'autorita'  giudiziaria  ne'  davanti  ad  altra
          autorita'.  Agli  stessi  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono
          le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni
          dell'art. 103 del codice  di  procedura  penale  in  quanto
          applicabili. 
              8. Ogni regione o  provincia  autonoma  provvedera'  ad
          elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da
          distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e  degli
          odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi  sanitari
          ospedalieri ed ambulatoriali.  Le  regioni  e  le  province
          autonome provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il modello di scheda sanitaria dovra'  prevedere  un
          sistema  di   codifica   atto   a   tutelare   il   diritto
          all'anonimato del paziente e  ad  evitare  duplicazioni  di
          carteggio.". 
              Si riporta il testo dell'art. 122  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 122.  Definizione  del  programma  terapeutico  e
          socio-riabilitativo 
              1.Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture
          private autorizzate ai  sensi  dell'art.  116,  compiuti  i
          necessari accertamenti e sentito  l'interessato,  che  puo'
          farsi assistere da  un  medico  di  fiducia  autorizzato  a
          presenziare anche agli accertamenti necessari,  definiscono
          un    programma    terapeutico    e     socio-riabilitativo
          personalizzato  che  puo'  prevedere,  ove  le   condizioni
          psicofisiche  del  tossicodipendente  lo   consentano,   in
          collaborazione  con  i  centri  di  cui  all'art.   114   e
          avvalendosi delle cooperative  di  solidarieta'  sociale  e
          delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad
          un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
          formazione professionale, attivita' di pubblica utilita'  o
          di  solidarieta'   sociale.   Nell'ambito   dei   programmi
          terapeutici che lo prevedono, possono adottare  metodologie
          di disassuefazione,  nonche'  trattamenti  psico-sociali  e
          farmacologici  adeguati.  Il  servizio  pubblico   per   le
          dipendenze  verifica  l'efficacia  del  trattamento  e   la
          risposta del paziente al programma. 
              2. Il programma  viene  formulato  nel  rispetto  della
          dignita' della persona, tenendo conto in  ogni  caso  delle
          esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni  di  vita
          familiare e sociale dell'assuntore. 
              3.  Il  programma  e'  attuato  presso  strutture   del
          servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai
          sensi dell'art. 116 o, in alternativa, con l'assistenza del
          medico di fiducia. 
              4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma
          presso strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116
          e specificamente per l'attivita' di  diagnosi,  di  cui  al
          comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta  puo'
          cadere  su  qualsiasi  struttura  situata  nel   territorio
          nazionale che  si  dichiari  di  essere  in  condizioni  di
          accoglierlo. 
              5.  Il  servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze,
          destinatario  delle  segnalazioni  previste  nell'art.  121
          ovvero del provvedimento  di  cui  all'art.  75,  comma  9,
          definisce, entro dieci  giorni  decorrenti  dalla  data  di
          ricezione   della   segnalazione   o   del    provvedimento
          suindicato,      il      programma      terapeutico       e
          socio-riabilitativo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 123  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  123.  Verifica  del  trattamento  in  regime  di
          sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento
          in prova in casi particolari. 
              1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli
          articoli 90  e  94,  viene  trasmessa  dall'azienda  unita'
          sanitaria  locale  competente  o  dalla  struttura  privata
          autorizzata  ai   sensi   dell'art.   116,   su   richiesta
          dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita'
          definite con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,   relativamente   alla
          procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di
          sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  all'andamento   del
          programma, al comportamento del  soggetto  e  ai  risultati
          conseguiti a seguito  del  programma  stesso  e  della  sua
          eventuale  ultimazione,  in  termini   di   cessazione   di
          assunzione delle sostanze e  dei  medicinali  di  cui  alla
          tabella I e alla tabella dei medicinali, previste dall'art.
          14. 
              1-bis. Deve, altresi', essere comunicata  all'autorita'
          giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di  rilievo
          in relazione al provvedimento adottato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 127  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 127. Fondo nazionale di intervento per  la  lotta
          alla droga. 
              1. Il decreto del Ministro per la solidarieta'  sociale
          di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le  politiche
          sociali, individua, nell'ambito della  quota  destinata  al
          Fondo nazionale di intervento per la lotta alla  droga,  le
          risorse destinate al finanziamento dei  progetti  triennali
          finalizzati  alla   prevenzione   e   al   recupero   dalle
          tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo
          le modalita' stabilite dal presente articolo. Le  dotazioni
          del Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla  droga
          individuate ai sensi del presente comma non possono  essere
          inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in  presenza
          di  dati  statistici  inequivocabili  che  documentino   la
          diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. 
              2. La quota del Fondo nazionale di  intervento  per  la
          lotta alla droga di cui al comma  1  e'  ripartita  tra  le
          regioni  in  misura  pari  al  75  per  cento   delle   sue
          disponibilita'. Alla ripartizione si  provvede  annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto, per ciascuna regione, del numero  degli  abitanti  e
          della diffusione delle tossicodipendenze,  sulla  base  dei
          dati  raccolti  dall'Osservatorio  permanente,   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 7. 
              3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
          comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali,  gli
          enti di cui agli articoli 115 e 116, le  organizzazioni  di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  e  loro  consorzi,
          possono presentare alle regioni progetti  finalizzati  alla
          prevenzione  e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e
          dall'alcoldipendenza   correlata   e    al    reinserimento
          lavorativo dei tossicodipendenti, da  finanziare  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 
              4. Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno  1990,  n.  142,
          nonche'  le  organizzazioni  rappresentative   degli   enti
          ausiliari, delle organizzazioni del  volontariato  e  delle
          cooperative  sociali  che  operano  sul  territorio,   come
          previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri e i termini per  la  presentazione  delle  domande,
          nonche' la procedura per la erogazione  dei  finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati e prevedono strumenti di verifica  dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti volti alla riduzione del  danno  nei  quali  siano
          utilizzati i farmaci  sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
          altresi' ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale sugli interventi realizzati  ai  sensi
          del presente testo unico, anche ai fini previsti  dall'art.
          131. 
              5. Il 25  per  cento  delle  disponibilita'  del  Fondo
          nazionale di cui al comma 1 e' destinato  al  finanziamento
          dei progetti finalizzati alla  prevenzione  e  al  recupero
          dalle tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza  correlata
          promossi e coordinati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per gli  affari  sociali,  d'intesa
          con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della
          difesa, della pubblica  istruzione,  della  sanita'  e  del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati: 
              a)  alla  promozione  di  programmi   sperimentali   di
          prevenzione sul territorio nazionale; 
              b)    alla    realizzazione    di     iniziative     di
          razionalizzazione  dei  sistemi   di   rilevazione   e   di
          valutazione dei dati; 
              c) alla elaborazione di efficaci  collegamenti  con  le
          iniziative assunte dall'Unione europea; 
              d) allo sviluppo di iniziative  di  informazione  e  di
          sensibilizzazione; 
              e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori   di
          specifica competenza; 
              f) alla realizzazione di programmi di  educazione  alla
          salute; 
              g)  al  trasferimento  dei  dati  tra   amministrazioni
          centrali e locali. 
              6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
          connesse ai progetti di  cui  al  comma  5  possono  essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e 6, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni. 
              7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale,  previo  parere  delle   commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e la Consulta degli esperti e degli operatori  sociali
          di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali  per
          la valutazione e il finanziamento dei progetti  di  cui  al
          comma  3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le   seguenti
          finalita': 
              a) realizzazione di progetti integrati  sul  territorio
          di prevenzione primaria, secondaria e  terziaria,  compresi
          quelli volti alla riduzione del danno  purche'  finalizzati
          al recupero psicofisico della persona; 
              b) promozione di progetti  personalizzati  adeguati  al
          reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; 
              c) diffusione  sul  territorio  di  servizi  sociali  e
          sanitari di primo intervento, come le unita' di  strada,  i
          servizi a bassa soglia ed i  servizi  di  consulenza  e  di
          orientamento telefonico; 
              d) individuazione di indicatori per la  verifica  della
          qualita' degli  interventi  e  dei  risultati  relativi  al
          recupero dei tossicodipendenti; 
              e)  in  particolare,   trasferimento   dei   dati   tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di  ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici   e
          amministrazioni centrali; 
              f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti
          che operano nel settore della tossicodipendenza  a  livello
          regionale; 
              g) realizzazione coordinata di programmi e di  progetti
          sulle tossicodipendenze e  sull'alcoldipendenza  correlata,
          orientati alla strutturazione di  sistemi  territoriali  di
          intervento a rete; 
              h) educazione alla salute. 
              8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del  comma  7
          non possono prevedere la  somministrazione  delle  sostanze
          stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e  II  di
          cui  all'art.  14  e  delle  sostanze  non  inserite  nella
          Farmacopea ufficiale,  fatto  salvo  l'uso  dei  medicinali
          oppioidi prescrivibili. 
              9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il  Ministro
          per  la  solidarieta'   sociale,   promuove,   sentite   le
          competenti  commissioni  parlamentari,  l'elaborazione   di
          linee guida per la verifica dei progetti di  riduzione  del
          danno di cui al comma 7, lettera a). 
              10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
          di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti  di
          cui al comma 4 e  all'impegno  contabile  delle  quote  del
          Fondo nazionale di cui al comma 1  ad  esse  assegnate,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'art.  5  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              11. Per l'esame  istruttorio  dei  progetti  presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di supporto tecnico-scientifico al  Comitato  nazionale  di
          coordinamento per l'azione  antidroga,  e'  istituita,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione presieduta da un  esperto  o  da  un  dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e composta da nove esperti nei campi  della  prevenzione  e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,    sociale,    sociologico,     riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria della commissione  e'  preposto  un  funzionario
          della carriera direttiva dei  ruoli  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.  Gli  oneri  per  il  funzionamento
          della commissione sono valutati in  euro  103.291,98  (lire
          200 milioni) annui. 
              12. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale di  coordinamento  per  l'azione  antidroga  sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri. L'attuazione amministrativa delle  decisioni  del
          Comitato e' coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali  attraverso
          un'apposita  conferenza  dei   dirigenti   generali   delle
          amministrazioni interessate, disciplinata con  il  medesimo
          decreto.".